Cagliari-Roma: Ufficiale lo 0-3

E’ il verdetto del giudice sportivo sulla gara non disputata dopo il rinvio deciso sabato notte dalla prefettura. La società giallorossa aveva presentato ricorso per la vittoria d’ufficio.

Stadio Is Arenas- Cagliari

Vittoria per 0-3 a tavolino in favore della Roma. È il verdetto del giudice sportivo sulla gara, non disputata dopo il rinvio deciso sabato notte dalla prefettura, fra Cagliari e Roma. La società giallorossa aveva presentato ricorso per ottenere la vittoria d’ufficio.

IL COMUNICATO – «Il Giudice Sportivo, letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre 2012; rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l’obbligo di annullare quelli venduti; considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà….”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive inconsulte ed irrazionali”; ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare effettuazione della gara; preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS; visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S., delibera di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa».

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Redazione

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